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Manutenzione straordinaria e vendita di un appartamento

La Cassazione ha ribadito che, qualora una unità immobiliare sita nel condominio sia alienata dopo la data della delibera di approvazione di alcune manutenzioni straordinarie oppure di innovazioni da apportare allo stabile, le spese inerenti a queste rimangono a carico del condomino che era tale alla data della delibera, anche se i lavori sono iniziati dopo la vendita dell’immobile, salva diversa convenzione tra alienante e acquirente, che però non riguarda la gestione condominiale.
(Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2025, n. 24236).