Le spese condominiali e la prededuzione
La Cassazione, con questa erudita sentenza, ha preso in considerazione la questione se
sempre le spese condominiali siano prededucibili nel caso di procedimenti esecutivi, lato
sensu intesi, ovvero l’art. 30 della legge 11 dicembre 2012 n. 220 debba essere interpretato letteralmente riferito alle sole procedure concorsuali.
L’arresto della Corte, che esamina analogicamente anche altre procedure esecutive, per
esempio il pignoramento delle navi, reputa prevalenti le disposizioni del codice civile e del
codice di procedura civile.
Ne consegue che il condomino esecutato rimane proprietario della sua unità immobiliare
sino a quando non sia emesso, dal giudice dell’esecuzione, il decreto di trasferimento della
proprietà del bene all’assegnatario, e, pertanto, partecipa di diritto all’assemblea di
condominio e vota le delibere inerenti alle spese da corrispondere.
Queste, sostenute dopo la trascrizione del pignoramento, se necessarie alla conservazione
dell’unità sottoposta a pignoramento, e non soltanto utili, possono inserirsi nelle spese di
giustizia che sono privilegiat ex art. 2770 cod. civ., ma non in prededuzione.
Infatti, la Corte stabilisce che “non significa certo che l’immobile, per il solo fatto di essere
stato pignorato, debba essere mantenuto nelle migliori condizioni astrattamente possibili”.
(Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2025, n. 22105).