L’avvocato non può essere nominato amministratore condominiale

Il Consiglio Nazionale Forense, aggiornando le Faq (Frequently asked questions) sulla nuova legge professionale, ha chiarito che l’avvocato non può occuparsi della gestione del condominio.
La recente disciplina in materia di professioni regolamentate senza albo (Legge n. 4/2013), difatti, ha trasformato l’attività di amministratore di condominio in un lavoro autonomo, da svolgere necessariamente in modo continuativo o professionale, statuendo al secondo comma dell’articolo 1 che: “per «professione non organizzata in ordini e collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Al contempo, la disciplina dell’ordinamento forense (firmata dal Capo dello Stato il 31 dicembre 2012), all’articolo 18, primo comma, lett. a) ha previsto l’incompatibilità della professione di avvocato “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro “.
Pertanto, premesso che quella di amministratore condominiale deve essere attualmente considerata una “professione”, tale attività non può essere svolta da coloro che esercitano la professione forense.

Impostazione, questa, confermata dal Cnr il quale ha precisato che la “circostanza risulta confermata dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa”.

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Aggiornamento del 01 marzo 2013.
L’Avvocato (ri)diventa compatibile. Può esercitare la professione di amministratore di condominio. Penso a quante pressioni ha dovuto subire il Consiglio Nazionale Forense per rimangiarsi quanto aveva affermato nei giorni scorsi relativamente all’art.18 della L.31.12.2012, n.247 e cancellare il quesito n.32 della F.A.Q in cui affermava senza alcun dubbio l’incompatibilità dell’avvocato iscritto all’ordine con quella di amministratorere di condominio.