Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 7 Aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quesiti posti in occasione di videoconferenza organizzata dalla stampa specializzata. Alcuni di questi chiarimenti riguarda il condominio.
L’AdE ha chiarito che le ritenute relative al mese di Dicembre 2016, avendo scadenza 16 Gennaio 2017, rientrano nella nuova norma (art. 1, comma 36) della legge di Bilancio 2017 e quindi l’obbligo di versamento sussiste solo se le ritenute superano la soglia di 500 euro.
E’ stato chiarito inoltre che per il calcolo della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Pertanto, se a Febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a Marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 Aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro. Infine, l’AdE ha ribadito la possibilità per il condominio di effettuare la ritenuta con le vecchia modalità in essere prima dell’entrata invigore della legge di Bilancio 2017 e cioè senza attendere il raggiungimento della soglia dei 500 euro.
L’AdE ha chiarito che nei casi di non corretta compilazione del cosiddetto “bonifico parlante” , che consente a Banche e Poste di effettuare la ritenuta d’acconto, la spettanza del beneficio fiscale della detrazione d’imposta è riconosciuta laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (Risoluzione n.55/E del 2012). Tuttavia, afferma l’AdE “ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. La circolare n. 43 del 2016 ribadisce, dunque, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa”.