Preliminarmente va detto che per l’installazione delle telecamere negli spazi comuni condominiali è necessario il voto della maggioranza degli intervenuti nell’apposita assemblea, che rappresentino almeno 500 millesimi. A dirlo è l’articolo 1122-ter del codice civile, che ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con la riforma del condominio di cui alla legge numero 220/2012 e che sancisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”.
Fatta questa necessaria premessa, occorre comprendere se l’installazione delle telecamere possa considerarsi un’innovazione gravosa o voluttuaria, con riferimento alla quale, in forza delle previsioni di cui all’articolo 1121 del codice civile, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa (a meno che l’utilizzazione separata non sia possibile, nel qual caso l’innovazione non è consentita a meno che la maggioranza dei condomini che la ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa).
Senza particolari sforzi interpretativi, è possibile affermare che gli esborsi che comporta l’installazione delle telecamere di sorveglianza non possono tendenzialmente considerarsi gravosi. Allo stesso modo, è difficile qualificare come voluttuaria un’opera che persegue dei fini di sicurezza per i condomini e per l’edificio condominiale. Quindi in linea generale, e fatte salve le peculiarità del caso concreto, se l’installazione di sistemi di sorveglianza è deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze richieste dal codice civile, alle spese necessarie devono partecipare anche i condomini che avrebbero preferito evitare l’installazione”.