L’Autorità per l’energia ha introdotto nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette non pagate alla scadenza. Alla luce della recente Delibera emanata sono state introdotte alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas.
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento. In particolare, le novità sono le seguenti:
- tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso prolungato inadempimento del cliente finale;
- prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti;
- in caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta favore del cliente finale;
- il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione.
In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.