Citazione o ricorso?

Delibere assembleari: si va dal giudice solo con citazione

Per impugnare una delibera assembleare occorre l’atto di citazione e non più il ricorso. È uno degli effetti della riforma del condominio (legge 220/2012) e, in particolare, delle modifiche all’articolo 1137 del Codice civile. Lo ha chiarito il tribunale di Milano (giudice Giacomo Rota) che, con il provvedimento del 21 ottobre nel procedimento 56369/13, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera proposta da un condomino con ricorso anziché con atto di citazione. Il ragionamento del giudice milanese si fonda sul presupposto che nel nuovo testo dell’articolo 1137 del Codice civile, secondo cui contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento, è stato espunta la formula «fare ricorso», sostituita con la più generica frase «adire l’autorità giudiziaria». Il che significa che il condomino, per impugnare le delibere dell’assemblea, deve avvalersi solo dell’atto di citazione, essendo il ricorso un mezzo
eccezionale per radicare un giudizio il cui uso, in quanto tale, deve essere espressamente indicato dalla legge.

Il nuovo articolo 1137 del Codice civile ha recepito il principio già dettato dalla Cassazione (sentenza 8491/11), che aveva individuato nell’atto di citazione l’unico strumento di gravame. Va dunque abbandonata la teoria dell’equipollenza degli strumenti di impugnazione, sostenuta in precedenza (si veda la sentenza 8440/11 della Cassazione), che permetteva l’indistinto utilizzo della citazione a udienza fissa oppure del ricorso.
Il ricorso non è di per sé idoneo a radicare il giudizio di impugnazione e nemmeno a determinare l’effettivo contraddittorio con il condominio convenuto, perché è sprovvisto sia dell’indicazione dell’udienza fissa alla quale quest’ultimo dovrà costituirsi, sia degli avvertimenti previsti dagli articoli 163 e 164 del Codice di procedura civile.
Né è possibile fare leva sul principio della conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, essendo il ricorso privo della “chiamata in giudizio” perché appunto manca, al momento della presentazione, l’indicazione dell’udienza, elemento a cui deve poi provvedere il giudice investito della controversia.

Nel caso deciso dal tribunale di Milano, il ricorso era stato tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice nei termini previsti dalla legge, ma nulla era stato notificato al condominio entro 30 giorni, così che lo stesso, nella persona del suo amministratore, aveva già maturato un legittimo affidamento circa l’acquisita esecutività della delibera impugnata.
Il giudice milanese recepisce la necessità di rispettare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche di natura condominiale, che non consentono di allungare i termini di impugnazione e, anzi, impongono una rapida cristallizzazione delle decisioni assembleari.
Quindi, dopo l’entrata in vigore della legge 220/2012 (il 18 giugno scorso), per introdurre il giudizio di impugnazione di delibera assembleare occorre l’atto di citazione, che ha lo scopo di proporre una domanda giudiziale e, contestualmente, di chiamare in giudizio il convenuto affinché possa difendersi. Solo così l’amministratore, presso il cui domicilio va notificato l’atto di impugnazione, può sapere se la delibera dell’assemblea, decorsi 30 giorni dal voto o, per gli assenti, da quando hanno ricevuto il verbale, si può ritenere definitiva.